filosofia | struttura | ricerca | didattica | museologia | spettacolarizzazione dell'Archeologia

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Statuto

PALEOWORKING

Associazione Culturale Non-Profit Dedicata Alla Sperimentazione Archeologica


DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPI

Art. 1
E’ costituita un’associazione culturale avente come scopo principale il concepimento, la programmazione e la realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazione archeologica . Le attività dell’Associazione saranno quindi rivolte verso l’Archeologia Sperimentale, la ricostruzione di modelli fisici e virtuali dei reperti archeologici, alla collaborazione, anche attraverso l’opera di volontariato, con Enti pubblici, Musei, Università e Scuole di ogni grado operanti nella ricerca e nella didattica dell’Archeologia, a percorsi didattici legati alla formazione di sperimentatori., I corsi in predicato avranno come argomentazione di base l’apprendimento delle tecniche di lavorazione delle materie prime naturali necessarie alla ricostruzione dei manufatti e a tutti gli oggetti propri della cultura materiale preistorica, protostorica e storica antica, alla ricostruzione dei processi produttivi legati alle tecniche antiche, all’analisi dei modelli comportamentali sperimentali della Cultura Umana del passato.
Per il raggiungimento degli obbiettivi l’Associazione si prefigge di favorire e coordinare gruppi di ricerca nel campo dell’informatica, della comunicazione e delle discipline correlate.
L'associazione è volontaria, non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti politici.

Art. 2
La sede dell’associazione è in Rovigo, presso il Museo dei Grandi Fiumi. La sua durata è illimitata.
PALEOWORKING potrà aprire sedi locali in tutto il territorio italiano e anche all’estero.

Art. 3
L'associazione, senza scopo di lucro, si propone:
- la diffusione della cultura dell’Archeologia Sperimentale e dei valori della ricerca culturale archeologica ed etnologica nel contesto dell’elevazione morale e culturale delle istituzioni ed entità di riferimento e dei propri membri;
- la difesa dei legittimi interessi morali e materiali dei propri membri, divenuti liberi ricercatori e professionisti, anche tra di loro associati, assumendone la rappresentanza, qualora questo si rendesse necessario.
- di fornire agli associati servizi - risultato di studi e ricerche - al fine di orientare le componenti gestionali, produttive e di struttura delle iniziative degli associati verso indirizzi che mantengano e rafforzino la loro presenza professionale nelle aree specifiche di competenza, determinate dai corsi formativi che l’Associazione stessa andrà ad intraprendere.
- di promuovere la crescita culturale degli Associati e la presa di coscienza della centralità, del valore e dell'imprescindibilità del loro ruolo nello sviluppo della società anche mediante la costituzione o la partecipazione alla costituzione e alla gestione d’appositi organismi;
- di favorire, di conseguenza, la consapevole crescita partecipativa degli Associati nel contesto socio-culturale del paese e della Comunità;
- di favorire la costituzione di società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione degli interessi degli associati, alla crescita intellettuale e allo sviluppo delle relazioni tra gli stessi anche se appartenenti a più paesi;


- di stipulare accordi e convenzioni con università, centri di ricerca, musei, imprese, imprenditori, professionisti o loro raggruppamenti, in particolare quelli collettivi, nel rispetto dei principi statutari e dei criteri interpretativi ed applicativi di cui essa è depositaria, sempre per promuovere l’attività dei propri Associati;
- di esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, da regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazioni dei propri organi;
- di promuovere, ai fini sopra enunciati, attività di ricerca, d’insegnamento e d’aggiornamento volte all’evoluzione sia teorica, sia applicativa per gli scopi che si prefigge;
- L’Associazione si pone, infine, come:
- ambito di confronto tra le parti coinvolte nei processi d’evoluzione dei modelli sociali e culturali in cui è parte;
- punto di riferimento professionale nei riguardi di Università, Istituzioni, Musei, Amministrazioni, Enti e società pubbliche e private impegnate nella ricerca di qualificazione di strutture, di servizi e di risorse riconducibili agli scopi che si prefigge;
- punto di riferimento operativo per la collaborazione e la proposizione qualificante per le nuove posizioni professionali conseguite dai propri Associati.


L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, purché integrative delle stesse, nonché della contribuzione alla realizzazione delle finalità degli organismi locali o comunitari a cui l’associazione aderisce.


SOCI

Art. 4
I soci si distinguono in:
a) soci affiliati
b) soci regolari;
c) soci indiretti;
d) soci fondatori;
e) soci onorari.

a - possono essere soci affiliati dell’Associazione tutti coloro che dichiarano il loro impegno a promuovere e realizzare concretamente gli scopi che l’Associazione si prefigge. Dopo un periodo di almeno sei mesi, nel corso del quale il socio affiliato si farà promotore in concreto degli scopi associativi, il Comitato Esecutivo valuterà l’ attività dello stesso e, qualora l’attività svolta sia considerata producente ai fini associativi, darà il proprio benestare all’inserimento del nuovo socio affiliato decretandone il passaggio a regolare, nell’organico dell’Associazione;
b - Soci regolari: sono quei soci che hanno ricevuto il benestare dal C.S. al passaggio da socio affiliato;
c - sono considerati soci indiretti, con possibilità di ricoprire cariche sociali - senza diritto di voto e d’intervento in proprio in Assemblea, ma approvati nell’inserimento dal Comitato Esecutivo - tutti coloro che sono docenti, amministratori, dirigenti e/o collaboratori di società, enti, studi e organismi che collaborino fattivamente agli scopi di Paleoworking.;


d - sono soci fondatori coloro che a qualunque titolo intervengono alla costituzione di Paleoworking; i diritti attinenti la qualità di socio fondatore, acquisite in sede di fondazione dell’Associazione, sono trasmissibili a causa di morte o anche per atto tra vivi, se sottoposte al Consiglio Generale ed approvate dalla stesso;
e - sono soci onorari coloro ai quali, a solo titolo personale e per particolari meriti, è attribuita tale qualifica per delibera unanime del Consiglio Generale.
I soci fondatori ed i soci onorari sono esonerati dal versamento dei contributi.
I soci di cui al punto c) sono tenuti a corrispondere solo una quota contributiva ridotta.


Art. 5
La domanda per essere ammesso quale socio affiliato - sottoscritta da chi ne ha titolo - qualora venga approvata dal Comitato Esecutivo, impegna il socio - ad ogni effetto di legge - al rispetto dello Statuto e al pagamento dei contributi stabiliti dagli Organi dell’Associazione.
La Segreteria Generale dell’Associazione deve provvedere a sottoporre le domande di ammissione al Comitato Esecutivo entro trenta giorni dal loro ricevimento. Dopo l’accettazione della domanda, il candidato socio effettivo potrà iniziare ad espletare le mansioni che, in accordo con la Segreteria Generale dell’Associazione , siano state determinate per promuovere gli scopi sociali.
Al termine del periodo di cui all’ art.4 punto a) il Comitato Esecutivo valuterà l’operato del candidato determinando, a suo insindacabile giudizio, l’accettazione e o meno dello stesso quale socio effettivo.
In caso di diniego espresso, il Comitato Esecutivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Art. 6
L'iscrizione impegna l'associato per l'esercizio sociale d'iscrizione e per tutto quello successivo e si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo comunicazione di recesso da inviarsi entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello in cui s’intende cessare l'adesione.
In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, la persona fisica che rappresenta l'associato, rimette automaticamente la disponibilità di ogni eventuale incarico dallo stesso ricoperto in forza di una designazione. L'organo che l’ha designata può riconfermare l'incarico, sussistendone le condizioni.

Art. 7
La qualità di socio si perde per decadenza o mancanza dei requisiti di cui all'art. 4, oppure:
- per dimissioni, le quali non esonerano l'associato dagli impegni assunti se non nei modi e nei
termini di cui ai precedenti artt. 5 e 6;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Generale nei modi e i per motivi previsti dalle norme di
disciplinari.

Art. 8
L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti dei contributi.
La mancata delibera del contributo per l’anno di competenza comporta l’implicita conferma del contributo nell’entità dell’anno precedente.
I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle norme sulla privacy.


I contributi sono deliberati dall’Assemblea per proposta del Comitato Esecutivo tenuto conto, congiuntamente e/o alternativamente, di almeno due parametri dimensionali e discrezionalmente riferiti – sia pure in termini di oggettivo riscontro e a solo titolo esemplificativo - alle dimensioni aziendali, alle risorse patrimoniali impegnate, ad altri indici di managerialità o di impiego di risorse o componenti intellettuali e/o professionali dell’alta e media direzione.


Art. 9
Gli associati sono tenuti al rispetto dei deliberati degli organi sociali ed al puntuale pagamento dei contributi.
Nei confronti del socio moroso, nel mentre si determina la sospensione di ogni diritto statutario, decorrono per converso tutti gli obblighi inerenti al vincolo associativo, fermo restando la facoltà dell’Associazione di ottenerne giudizialmente il pagamento delle quote insolute.
L'associato è tenuto a informare l'Associazione delle variazioni intervenute successivamente alla sua iscrizione.

ORGANIZZAZIONE E CARICHE SOCIALI

Art. 10
Sono Organi dell'Associazione:
a - l'Assemblea Generale dei Soci; e – il Segretario Generale
b –la Presidenza dell’Associazione; f – il Direttore Generale
c - il Consiglio Generale; g – il Comitato Scientifico
d – il Comitato Esecutivo


Art. 11
Possono ricoprire cariche sociali - eccezione fatta per il primo mandato - soltanto le persone fisiche designate e atte a rappresentare le società, enti, organizzazioni, studi od aziende e i professionisti o associati regolarmente iscritti.
Tutti gli eletti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Generale potrà dichiarare decaduto dalla carica colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre sedute in corso d'anno alle riunioni dell'organo di appartenenza.
In tale caso subentrerà di diritto il primo dei non eletti nella stessa carica ed in caso di impossibilità la nomina avverrà per cooptazione da parte del Consiglio Generale. Il membro così eletto durerà in carica per lo stesso periodo di quello sostituito.
I soci che ricoprono cariche sociali debbono dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti con propria delibera dal Consiglio Generale. Per i membri di prima nomina, in ogni caso per il Segretario Generale, e successivamente in assenza di delibera i requisiti di onorabilità sono quelli stabiliti dal decreto legislativo n. 58 del 24.12.98


ASSEMBLEA GENERALE

Art. 12
L'Assemblea Generale dell’Associazione - composta da tutti i Soci regolari, fondatori, onorari e dai soci indiretti - può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Segretario Generale, su decisione del Comitato Esecutivo, o per mezzo di lettera inviata agli Associati almeno cinque giorni correnti prima della riunione, o con apposito comunicato sull’organo dell’Associazione (sito web) , o mediante comunicazione diretta tramite posta elettronica a ciascun socio.
L'avviso di convocazione, in qualunque modo trasmesso, dovrà contenere l'indicazione del luogo - di norma sarà la sede dell'Associazione - del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno; l'indicazione della data e dell'ora della seconda convocazione, che dovrà avvenire trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, e quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i bilanci e i documenti annessi all'ordine del giorno. L'Assemblea, in seduta ordinaria, è convocata una volta l'anno, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio sociale. Per proposta del Segretario Generale, se speciali motivi lo esigono, la convocazione potrà essere procrastinata ma non oltre il 30 settembre.
L'Assemblea in seduta straordinaria, è convocata quando il Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno ovvero quando il Consiglio Generale o la maggioranza dei Soci con diritto di voto ne facciano domanda motivata e nelle rispettive domande siano indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Il Segretario Generale provvede alla convocazione entro quindici giorni dalla ricezione della domanda. In caso di impossibilità o di inerzia da parte del Segretario Generale provvede alla convocazione il Comitato Esecutivo.


Art. 13
L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli associati; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria che abbiano all’ordine del giorno modifiche statutarie, per le quali occorrerà comunque la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati, e lo scioglimento o l’estinzione dell’associazione, per le quali occorreranno le maggioranze previste dall’art. 29 del presente statuto.
Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea salvo che un metodo diverso sia proposto da un numero di rappresentanti che dispongono di almeno un quinto dei voti attribuiti in Assemblea.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata di mano.
Per le votazioni riferite a persone fisiche il voto dovrà sempre avvenire per scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea, salvo che le votazioni avvengano per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende respinta.
Le schede bianche o illeggibili non si computano per determinare la maggioranza dei votanti, come non si computano i partecipanti che dichiarino di astenersi dal voto.
Ogni associato, in regola con i versamenti, ha diritto ad un voto, oltre ad un eventuale altro voto determinato per delega.
Non è ammessa la delega a terzi non soci. È ammessa la delega ad altro socio. Ogni socio può ricevere una sola delega.

Il Segretario Generale ed i membri del Comitato Esecutivo non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed il resoconto morale della gestione.
L'Assemblea generale è presieduta, di regola, dal Presidente dell'Associazione oppure in caso di assenza dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio Generale.

Art. 14
L'Assemblea Generale Ordinaria:
- approva il resoconto morale e finanziario dell’Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo, per ciascun esercizio sociale;
- stabilisce i criteri di determinazione dei contributi associativi ordinari;
- elegge con votazione a scrutinio segreto i componenti del Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno o che le sia attribuito dal presente Statuto o per Legge.
L'Assemblea Generale Straordinaria:
- delibera eventuali modifiche dello Statuto sociale ed in caso di scioglimento nomina i liquidatori e ne determina i poteri;
- delibera in tutti gli altri casi.


CONSIGLIO GENERALE

Art. 15
Il Consiglio Generale si compone, massimo, di sette membri comprendendo nel numero il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.
I membri del primo Consiglio, designati nell'Atto Costitutivo anche senza riferimento alle categorie, durano in carica sette anni.
Il Consiglio potrà essere convocato dal Segretario Generale dell'Associazione o per richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri.
Per le modalità di riunione del Consiglio Generale, la disciplina delle sedute e delle votazioni, valgono tutte le norme stabilite per l'Assemblea Generale eccezione fatta per la limitazione di voto del Segretario Generale relativa ai rendiconti e alla relazione morale della gestione.
Il Consiglio ha il compito di:
a - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
b - dichiarare la decadenza dei Consiglieri per i motivi previsti dal presente Statuto;
c - approvare preventivamente le modifiche Statutarie che s'intendono sottoporre all'Assemblea Generale;
d - nominare il Comitato Elettorale composto da tre a cinque membri, al quale è affidato il compito di gestire le elezioni del Comitato Esecutivo.
Il primo Consiglio rimane in carica sette anni.



COMITATO ESECUTIVO

Art. 16
Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri. Due membri, oltre al Segretario Generale dell’Associazione che vi partecipa di diritto, sono nominati dal Consiglio Generale.
Il Comitato Esecutivo stesso può nominare e cooptare due membri, anche esterni al Consiglio Generale, in funzione di specifiche competenze scientifiche, professionali, benemerenze, e/o qualità morali.
Il Comitato Esecutivo:
a - elegge il Segretario Generale dell'Associazione;
b - delibera le linee di gestione ed i programmi operativi dell’Associazione in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Generale;
c - delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla relazione del Segretario Generale prima della loro presentazione alla Assemblea Generale;
d - delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi soci regolari, in base a quanto stabilito nell’art.4 punto a) e nell’art.5;
e - delibera la proposta di espulsione dall’Associazione in base all’art.7 dello Statuto;
f - ratifica i provvedimenti ed i trattamenti economici per il personale che saranno sottoposti dalla Direzione Generale;
g - nomina i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli enti, organi e consessi in cui tale rappresentanza è ammessa e richiesta;
h - propone al Consiglio generale una rosa di candidati per la Presidenza.
i - nomina il Direttore Generale.


PRESIDENTE

Art. 17
Il Presidente ha funzioni di rappresentanza onoraria e di guida morale dell'Associazione.

VICE PRESIDENTE

Art. 18
In caso di vacanza del posto di Presidente ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente e, in assenza, il membro più anziano del Consiglio Generale, che convocherà il Consiglio Generale entro sessanta giorni dalla vacanza.



SEGRETARIO GENERALE

Art. 19
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne ha la firma, che può delegare. In particolare:
a - cura la gestione ordinaria dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
b - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
c - accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo;
d - può avvalersi di una consulta di cui chiama a far parte tecnici ed esperti di particolare competenza;
e - può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti del Consiglio Generale che a lui rispondono del proprio operato;
f - può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
g - convoca l'Assemblea Generale ed il Consiglio Generale;
h - provvede all'esame delle domande di associazione da sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo;
i - propone la nomina del Direttore Generale.

DIRETTORE GENERALE

Art. 20
Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Esecutivo, su proposta della Segreteria Generale
Al Direttore sono affidate le seguenti mansioni:
1 - è il responsabile di tutto il personale dell'Associazione ed a lui compete di proporre alla Segreteria Generale ed al Consiglio Generale i provvedimenti relativi al trattamento giuridico-economico del personale per le opportune delibere e/o ratifiche;
2 – è rappresentante negoziale, ha poteri di firma per l'ordinaria amministrazione con l'esclusione degli atti che la legge e lo Statuto riservano al Segretario Generale, è responsabile dell'organizzazione di tutti gli uffici ed assicura il loro regolare funzionamento;
3 - cura l'esecuzione delle delibere della Segreteria Generale e degli altri Organi dell'Associazione a cui risponde del proprio operato;
4 - può partecipare alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione
5 - svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea e del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo anche se membro del Consiglio Generale, con diritto di esercitare, a pieno titolo, le connesse attribuzioni;
6 – organizza e sovrintende ai servizi, del cui andamento è responsabile. Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti delle Organizzazioni delle rappresentanze imprenditoriali e sociali.



COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Generale, è composto da 3 a 5 membri più il direttore Generale che fa funzione di coordinatore, e può essere composto da, soci affiliati, soci regolari, soci indiretti, soci onorari che, per indiscutibile curriculum accademico nell’ambito delle specifiche materie, possono assistere ed indirizzare nelle decisioni strategiche nei seguenti punti:


a) ricerche da compiere,
b) delle pubblicazioni da effettuare,
c) degli eventi da organizzare,
d) azioni da coordinare sotto la sua diretta supervisione
e) persone da coinvolgere.

Il Comitato Scientifico viene convocato dal Consiglio Generale o dal Comitato Esecutivo.
Quando viene convocato e viene richiesto il suo parere, esso risulta vincolante e definitivo rispetto alla decisione da intraprendere e può porre il veto legittimo su ciò che ritiene possa ledere la deontologia scientifica e la correttezza operativa.



PATRIMONIO SOCIALE E AMMINISTRAZIONE

Art. 23
Il Patrimonio sociale è formato:
a - da beni mobili e dai valori anche partecipativi e mobiliari che per acquisti, lasciti, donazioni o che comunque vengano in possesso dell'Associazione;
b - dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.
L'inventario del patrimonio sociale deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura dell'Amministrazione, al Comitato Esecutivo, in occasione dell'approvazione dello schema di bilancio consuntivo annuale.
Il patrimonio dell’Associazione è – ad ogni effetto di legge e di statuto – parte distinta da eventuali accantonamenti e valori disposti a copertura dei diritti attribuiti e maturati dagli associati, che sono pertanto inalienabili anche nelle singole componenti.

Art. 24
Costituiscono entrate dell'Associazione:
a - l'ammontare dei contributi che saranno stabiliti dall'Assemblea in relazione alle necessità di bilancio;
b – i proventi derivanti dai corsi formativi promossi
c- i proventi derivanti da eventuali ricerche realizzate i cui risultati siano messi a disposizione di terzi;
d - l'ammontare dei contributi stabiliti dal Comitato Esecutivo per fruizione di servizi integrativi resi ai soci che li richiedano in determinate materie;
e - gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
f - le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
g - ogni altro contributo di carattere straordinario formalmente deliberato dagli Organi dell'Associazione.

Art. 25
Costituiscono spese dell'Associazione:
a - quelle ordinarie di costituzione e funzionamento interno degli uffici centrali e periferici;
b - quelle ordinarie di costituzione e funzionamento dei servizi di organizzazione rappresentativa,
di sostegno e di assistenza funzionale agli scopi associativi;
c – quelle straordinarie – deliberate dal Comitato Esecutivo – volte alla realizzazione di particolari ricerche
dedicate al miglioramento e alla realizzazione degli scopi associativi;
d - le contribuzioni obbligatorie o volontarie alla Federazione Europea cui Paleoworking aderisce per il
conseguimento degli scopi dell’Associazione e dei propri associati anche in sede comunitaria;
e - i contributi di sostegno alle iniziative locali;
f - tutte le altre spese e contributi di carattere ordinario e straordinario ritenute necessarie per
l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 26
L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.
L’Associazione non ha fini di lucro e non può distribuire avanzi di gestione.
Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

Art. 27
Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte dagli Organi Sociali o da un terzo dei soci.
Devono essere formulate per iscritto e deliberate dall’Assemblea Straordinaria.
Le modificazioni non possono, in alcun modo, alterare gli scopi fondamentali dell’Associazione.

Art. 28
Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 29
L’Associazione si estingue:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per altre cause previste dalla legge.;
In qualsiasi caso lo scioglimento e l’estinzione debbono essere deliberati inderogabilmente in Assemblea Generale Straordinaria, all’uopo convocata, con voto favorevole dei ¾ (tre quarti) degli associati presenti in Assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea chiamata a deliberare la messa in liquidazione si esprimerà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo a favore della Federazione europea cui aderisce, o a favore di altra associazione con analoga finalità di pubblica utilità, previo rimborso ai soci fondatori del valore del conferimento iniziale.
In conseguenza di quanto disposto dall’art. 23, sono parte distinta del patrimonio – costituendo, per contro, inalienabile diritto degli associati anche nelle singole componenti – gli eventuali accantonamenti ed i valori disposti a copertura, a garanzia di impegni maturati e/o maturandi per diritti di prestazioni associative individuali principali o accessorie.

Art. 30
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.
 

 

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