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Statuto
PALEOWORKING
Associazione Culturale Non-Profit Dedicata Alla
Sperimentazione Archeologica
DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPI
Art. 1
E’ costituita un’associazione culturale avente come scopo
principale il concepimento, la programmazione e la
realizzazione di progetti di ricerca e di sperimentazione
archeologica . Le attività dell’Associazione saranno quindi
rivolte verso l’Archeologia Sperimentale, la ricostruzione
di modelli fisici e virtuali dei reperti archeologici, alla
collaborazione, anche attraverso l’opera di volontariato,
con Enti pubblici, Musei, Università e Scuole di ogni grado
operanti nella ricerca e nella didattica dell’Archeologia, a
percorsi didattici legati alla formazione di
sperimentatori., I corsi in predicato avranno come
argomentazione di base l’apprendimento delle tecniche di
lavorazione delle materie prime naturali necessarie alla
ricostruzione dei manufatti e a tutti gli oggetti propri
della cultura materiale preistorica, protostorica e storica
antica, alla ricostruzione dei processi produttivi legati
alle tecniche antiche, all’analisi dei modelli
comportamentali sperimentali della Cultura Umana del
passato.
Per il raggiungimento degli obbiettivi l’Associazione si
prefigge di favorire e coordinare gruppi di ricerca nel
campo dell’informatica, della comunicazione e delle
discipline correlate.
L'associazione è volontaria, non ha fini di lucro e non può
avere vincoli con partiti politici.
Art. 2
La sede dell’associazione è in Rovigo, presso il Museo dei
Grandi Fiumi. La sua durata è illimitata.
PALEOWORKING potrà aprire sedi locali in tutto il territorio
italiano e anche all’estero.
Art. 3
L'associazione, senza scopo di lucro, si propone:
- la diffusione della cultura dell’Archeologia Sperimentale
e dei valori della ricerca culturale archeologica ed
etnologica nel contesto dell’elevazione morale e culturale
delle istituzioni ed entità di riferimento e dei propri
membri;
- la difesa dei legittimi interessi morali e materiali dei
propri membri, divenuti liberi ricercatori e professionisti,
anche tra di loro associati, assumendone la rappresentanza,
qualora questo si rendesse necessario.
- di fornire agli associati servizi - risultato di studi e
ricerche - al fine di orientare le componenti gestionali,
produttive e di struttura delle iniziative degli associati
verso indirizzi che mantengano e rafforzino la loro presenza
professionale nelle aree specifiche di competenza,
determinate dai corsi formativi che l’Associazione stessa
andrà ad intraprendere.
- di promuovere la crescita culturale degli Associati e la
presa di coscienza della centralità, del valore e dell'imprescindibilità
del loro ruolo nello sviluppo della società anche mediante
la costituzione o la partecipazione alla costituzione e alla
gestione d’appositi organismi;
- di favorire, di conseguenza, la consapevole crescita
partecipativa degli Associati nel contesto socio-culturale
del paese e della Comunità;
- di favorire la costituzione di società, associazioni od
enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla
promozione degli interessi degli associati, alla crescita
intellettuale e allo sviluppo delle relazioni tra gli stessi
anche se appartenenti a più paesi;
- di stipulare accordi e convenzioni con università, centri
di ricerca, musei, imprese, imprenditori, professionisti o
loro raggruppamenti, in particolare quelli collettivi, nel
rispetto dei principi statutari e dei criteri interpretativi
ed applicativi di cui essa è depositaria, sempre per
promuovere l’attività dei propri Associati;
- di esercitare ogni altra funzione che sia ad essa
conferita da leggi, da regolamenti, da disposizioni delle
competenti autorità, oppure da deliberazioni dei propri
organi;
- di promuovere, ai fini sopra enunciati, attività di
ricerca, d’insegnamento e d’aggiornamento volte
all’evoluzione sia teorica, sia applicativa per gli scopi
che si prefigge;
- L’Associazione si pone, infine, come:
- ambito di confronto tra le parti coinvolte nei processi
d’evoluzione dei modelli sociali e culturali in cui è parte;
- punto di riferimento professionale nei riguardi di
Università, Istituzioni, Musei, Amministrazioni, Enti e
società pubbliche e private impegnate nella ricerca di
qualificazione di strutture, di servizi e di risorse
riconducibili agli scopi che si prefigge;
- punto di riferimento operativo per la collaborazione e la
proposizione qualificante per le nuove posizioni
professionali conseguite dai propri Associati.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse o di quelle accessorie per natura a quelle
statutarie, purché integrative delle stesse, nonché della
contribuzione alla realizzazione delle finalità degli
organismi locali o comunitari a cui l’associazione aderisce.
SOCI
Art. 4
I soci si distinguono in:
a) soci affiliati
b) soci regolari;
c) soci indiretti;
d) soci fondatori;
e) soci onorari.
a - possono essere soci affiliati dell’Associazione tutti
coloro che dichiarano il loro impegno a promuovere e
realizzare concretamente gli scopi che l’Associazione si
prefigge. Dopo un periodo di almeno sei mesi, nel corso del
quale il socio affiliato si farà promotore in concreto degli
scopi associativi, il Comitato Esecutivo valuterà l’
attività dello stesso e, qualora l’attività svolta sia
considerata producente ai fini associativi, darà il proprio
benestare all’inserimento del nuovo socio affiliato
decretandone il passaggio a regolare, nell’organico
dell’Associazione;
b - Soci regolari: sono quei soci che hanno ricevuto il
benestare dal C.S. al passaggio da socio affiliato;
c - sono considerati soci indiretti, con possibilità di
ricoprire cariche sociali - senza diritto di voto e
d’intervento in proprio in Assemblea, ma approvati
nell’inserimento dal Comitato Esecutivo - tutti coloro che
sono docenti, amministratori, dirigenti e/o collaboratori di
società, enti, studi e organismi che collaborino
fattivamente agli scopi di Paleoworking.;
d - sono soci fondatori coloro che a qualunque titolo
intervengono alla costituzione di Paleoworking; i diritti
attinenti la qualità di socio fondatore, acquisite in sede
di fondazione dell’Associazione, sono trasmissibili a causa
di morte o anche per atto tra vivi, se sottoposte al
Consiglio Generale ed approvate dalla stesso;
e - sono soci onorari coloro ai quali, a solo titolo
personale e per particolari meriti, è attribuita tale
qualifica per delibera unanime del Consiglio Generale.
I soci fondatori ed i soci onorari sono esonerati dal
versamento dei contributi.
I soci di cui al punto c) sono tenuti a corrispondere solo
una quota contributiva ridotta.
Art. 5
La domanda per essere ammesso quale socio affiliato -
sottoscritta da chi ne ha titolo - qualora venga approvata
dal Comitato Esecutivo, impegna il socio - ad ogni effetto
di legge - al rispetto dello Statuto e al pagamento dei
contributi stabiliti dagli Organi dell’Associazione.
La Segreteria Generale dell’Associazione deve provvedere a
sottoporre le domande di ammissione al Comitato Esecutivo
entro trenta giorni dal loro ricevimento. Dopo
l’accettazione della domanda, il candidato socio effettivo
potrà iniziare ad espletare le mansioni che, in accordo con
la Segreteria Generale dell’Associazione , siano state
determinate per promuovere gli scopi sociali.
Al termine del periodo di cui all’ art.4 punto a) il
Comitato Esecutivo valuterà l’operato del candidato
determinando, a suo insindacabile giudizio, l’accettazione e
o meno dello stesso quale socio effettivo.
In caso di diniego espresso, il Comitato Esecutivo non è
tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
Art. 6
L'iscrizione impegna l'associato per l'esercizio sociale
d'iscrizione e per tutto quello successivo e si intenderà
tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo comunicazione
di recesso da inviarsi entro il 31 ottobre dell'anno
antecedente a quello in cui s’intende cessare l'adesione.
In tutti i casi di cessazione del rapporto associativo, la
persona fisica che rappresenta l'associato, rimette
automaticamente la disponibilità di ogni eventuale incarico
dallo stesso ricoperto in forza di una designazione.
L'organo che l’ha designata può riconfermare l'incarico,
sussistendone le condizioni.
Art. 7
La qualità di socio si perde per decadenza o mancanza dei
requisiti di cui all'art. 4, oppure:
- per dimissioni, le quali non esonerano l'associato dagli
impegni assunti se non nei modi e nei
termini di cui ai precedenti artt. 5 e 6;
- per espulsione deliberata dal Consiglio Generale nei modi
e i per motivi previsti dalle norme di
disciplinari.
Art. 8
L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati
regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti dei
contributi.
La mancata delibera del contributo per l’anno di competenza
comporta l’implicita conferma del contributo nell’entità
dell’anno precedente.
I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutti gli
elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti
nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle
norme sulla privacy.
I contributi sono deliberati dall’Assemblea per proposta del
Comitato Esecutivo tenuto conto, congiuntamente e/o
alternativamente, di almeno due parametri dimensionali e
discrezionalmente riferiti – sia pure in termini di
oggettivo riscontro e a solo titolo esemplificativo - alle
dimensioni aziendali, alle risorse patrimoniali impegnate,
ad altri indici di managerialità o di impiego di risorse o
componenti intellettuali e/o professionali dell’alta e media
direzione.
Art. 9
Gli associati sono tenuti al rispetto dei deliberati degli
organi sociali ed al puntuale pagamento dei contributi.
Nei confronti del socio moroso, nel mentre si determina la
sospensione di ogni diritto statutario, decorrono per
converso tutti gli obblighi inerenti al vincolo associativo,
fermo restando la facoltà dell’Associazione di ottenerne
giudizialmente il pagamento delle quote insolute.
L'associato è tenuto a informare l'Associazione delle
variazioni intervenute successivamente alla sua iscrizione.
ORGANIZZAZIONE E CARICHE SOCIALI
Art. 10
Sono Organi dell'Associazione:
a - l'Assemblea Generale dei Soci; e – il Segretario
Generale
b –la Presidenza dell’Associazione; f – il Direttore
Generale
c - il Consiglio Generale; g – il Comitato Scientifico
d – il Comitato Esecutivo
Art. 11
Possono ricoprire cariche sociali - eccezione fatta per il
primo mandato - soltanto le persone fisiche designate e atte
a rappresentare le società, enti, organizzazioni, studi od
aziende e i professionisti o associati regolarmente
iscritti.
Tutti gli eletti durano in carica cinque anni e sono
rieleggibili.
Il Consiglio Generale potrà dichiarare decaduto dalla carica
colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente
per tre sedute in corso d'anno alle riunioni dell'organo di
appartenenza.
In tale caso subentrerà di diritto il primo dei non eletti
nella stessa carica ed in caso di impossibilità la nomina
avverrà per cooptazione da parte del Consiglio Generale. Il
membro così eletto durerà in carica per lo stesso periodo di
quello sostituito.
I soci che ricoprono cariche sociali debbono dimostrare il
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
stabiliti con propria delibera dal Consiglio Generale. Per i
membri di prima nomina, in ogni caso per il Segretario
Generale, e successivamente in assenza di delibera i
requisiti di onorabilità sono quelli stabiliti dal decreto
legislativo n. 58 del 24.12.98
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 12
L'Assemblea Generale dell’Associazione - composta da tutti i
Soci regolari, fondatori, onorari e dai soci indiretti - può
essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal
Segretario Generale, su decisione del Comitato Esecutivo, o
per mezzo di lettera inviata agli Associati almeno cinque
giorni correnti prima della riunione, o con apposito
comunicato sull’organo dell’Associazione (sito web) , o
mediante comunicazione diretta tramite posta elettronica a
ciascun socio.
L'avviso di convocazione, in qualunque modo trasmesso, dovrà
contenere l'indicazione del luogo - di norma sarà la sede
dell'Associazione - del giorno e dell'ora della riunione e
l'ordine del giorno; l'indicazione della data e dell'ora
della seconda convocazione, che dovrà avvenire trascorsa
almeno un'ora dalla prima convocazione, e quella del luogo,
dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i
bilanci e i documenti annessi all'ordine del giorno.
L'Assemblea, in seduta ordinaria, è convocata una volta
l'anno, entro sei mesi dalla fine dell’esercizio sociale.
Per proposta del Segretario Generale, se speciali motivi lo
esigono, la convocazione potrà essere procrastinata ma non
oltre il 30 settembre.
L'Assemblea in seduta straordinaria, è convocata quando il
Comitato Esecutivo lo ritenga opportuno ovvero quando il
Consiglio Generale o la maggioranza dei Soci con diritto di
voto ne facciano domanda motivata e nelle rispettive domande
siano indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
Il Segretario Generale provvede alla convocazione entro
quindici giorni dalla ricezione della domanda. In caso di
impossibilità o di inerzia da parte del Segretario Generale
provvede alla convocazione il Comitato Esecutivo.
Art. 13
L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria è valida in
prima convocazione quando sia presente almeno la metà più
uno degli associati; ed in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei presenti, eccezion fatta per le
deliberazioni dell’assemblea straordinaria che abbiano
all’ordine del giorno modifiche statutarie, per le quali
occorrerà comunque la presenza di 2/3 (due terzi) degli
associati, e lo scioglimento o l’estinzione
dell’associazione, per le quali occorreranno le maggioranze
previste dall’art. 29 del presente statuto.
Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente
dell'Assemblea salvo che un metodo diverso sia proposto da
un numero di rappresentanti che dispongono di almeno un
quinto dei voti attribuiti in Assemblea.
Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per
appello nominale, per alzata di mano.
Per le votazioni riferite a persone fisiche il voto dovrà
sempre avvenire per scrutinio segreto.
Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza dei voti;
in caso di parità prevale il voto del Presidente
dell'Assemblea, salvo che le votazioni avvengano per
scrutinio segreto, nel qual caso la proposta s'intende
respinta.
Le schede bianche o illeggibili non si computano per
determinare la maggioranza dei votanti, come non si
computano i partecipanti che dichiarino di astenersi dal
voto.
Ogni associato, in regola con i versamenti, ha diritto ad un
voto, oltre ad un eventuale altro voto determinato per
delega.
Non è ammessa la delega a terzi non soci. È ammessa la
delega ad altro socio. Ogni socio può ricevere una sola
delega.
Il Segretario Generale ed i membri del Comitato Esecutivo
non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il
conto consuntivo ed il resoconto morale della gestione.
L'Assemblea generale è presieduta, di regola, dal Presidente
dell'Associazione oppure in caso di assenza dal
Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio
Generale.
Art. 14
L'Assemblea Generale Ordinaria:
- approva il resoconto morale e finanziario
dell’Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo, per ciascun
esercizio sociale;
- stabilisce i criteri di determinazione dei contributi
associativi ordinari;
- elegge con votazione a scrutinio segreto i componenti del
Consiglio, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei
Probiviri;
- delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno o
che le sia attribuito dal presente Statuto o per Legge.
L'Assemblea Generale Straordinaria:
- delibera eventuali modifiche dello Statuto sociale ed in
caso di scioglimento nomina i liquidatori e ne determina i
poteri;
- delibera in tutti gli altri casi.
CONSIGLIO GENERALE
Art. 15
Il Consiglio Generale si compone, massimo, di sette membri
comprendendo nel numero il Presidente, il Vice Presidente ed
il Segretario Generale.
I membri del primo Consiglio, designati nell'Atto
Costitutivo anche senza riferimento alle categorie, durano
in carica sette anni.
Il Consiglio potrà essere convocato dal Segretario Generale
dell'Associazione o per richiesta motivata da almeno un
terzo dei suoi membri.
Per le modalità di riunione del Consiglio Generale, la
disciplina delle sedute e delle votazioni, valgono tutte le
norme stabilite per l'Assemblea Generale eccezione fatta per
la limitazione di voto del Segretario Generale relativa ai
rendiconti e alla relazione morale della gestione.
Il Consiglio ha il compito di:
a - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente
dell'Associazione;
b - dichiarare la decadenza dei Consiglieri per i motivi
previsti dal presente Statuto;
c - approvare preventivamente le modifiche Statutarie che
s'intendono sottoporre all'Assemblea Generale;
d - nominare il Comitato Elettorale composto da tre a cinque
membri, al quale è affidato il compito di gestire le
elezioni del Comitato Esecutivo.
Il primo Consiglio rimane in carica sette anni.
COMITATO ESECUTIVO
Art. 16
Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri. Due
membri, oltre al Segretario Generale dell’Associazione che
vi partecipa di diritto, sono nominati dal Consiglio
Generale.
Il Comitato Esecutivo stesso può nominare e cooptare due
membri, anche esterni al Consiglio Generale, in funzione di
specifiche competenze scientifiche, professionali,
benemerenze, e/o qualità morali.
Il Comitato Esecutivo:
a - elegge il Segretario Generale dell'Associazione;
b - delibera le linee di gestione ed i programmi operativi
dell’Associazione in armonia con le deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Generale;
c - delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulla
relazione del Segretario Generale prima della loro
presentazione alla Assemblea Generale;
d - delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi soci
regolari, in base a quanto stabilito nell’art.4 punto a) e
nell’art.5;
e - delibera la proposta di espulsione dall’Associazione in
base all’art.7 dello Statuto;
f - ratifica i provvedimenti ed i trattamenti economici per
il personale che saranno sottoposti dalla Direzione
Generale;
g - nomina i rappresentanti dell’Associazione in tutti gli
enti, organi e consessi in cui tale rappresentanza è ammessa
e richiesta;
h - propone al Consiglio generale una rosa di candidati per
la Presidenza.
i - nomina il Direttore Generale.
PRESIDENTE
Art. 17
Il Presidente ha funzioni di rappresentanza onoraria e di
guida morale dell'Associazione.
VICE PRESIDENTE
Art. 18
In caso di vacanza del posto di Presidente ne assume le
funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente e,
in assenza, il membro più anziano del Consiglio Generale,
che convocherà il Consiglio Generale entro sessanta giorni
dalla vacanza.
SEGRETARIO GENERALE
Art. 19
Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale
dell'Associazione e ne ha la firma, che può delegare. In
particolare:
a - cura la gestione ordinaria dell'Associazione in
attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali;
b - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina
avvocati e procuratori alle liti;
c - accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro
disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione,
salvo successiva ratifica da parte del Comitato Esecutivo;
d - può avvalersi di una consulta di cui chiama a far parte
tecnici ed esperti di particolare competenza;
e - può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue
competenze a componenti del Consiglio Generale che a lui
rispondono del proprio operato;
f - può conferire incarichi professionali a persone di
specifica competenza;
g - convoca l'Assemblea Generale ed il Consiglio Generale;
h - provvede all'esame delle domande di associazione da
sottoporre all’approvazione del Comitato Esecutivo;
i - propone la nomina del Direttore Generale.
DIRETTORE GENERALE
Art. 20
Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Esecutivo, su
proposta della Segreteria Generale
Al Direttore sono affidate le seguenti mansioni:
1 - è il responsabile di tutto il personale
dell'Associazione ed a lui compete di proporre alla
Segreteria Generale ed al Consiglio Generale i provvedimenti
relativi al trattamento giuridico-economico del personale
per le opportune delibere e/o ratifiche;
2 – è rappresentante negoziale, ha poteri di firma per
l'ordinaria amministrazione con l'esclusione degli atti che
la legge e lo Statuto riservano al Segretario Generale, è
responsabile dell'organizzazione di tutti gli uffici ed
assicura il loro regolare funzionamento;
3 - cura l'esecuzione delle delibere della Segreteria
Generale e degli altri Organi dell'Associazione a cui
risponde del proprio operato;
4 - può partecipare alle riunioni di tutti gli organi
dell'Associazione
5 - svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea e del
Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo anche se membro
del Consiglio Generale, con diritto di esercitare, a pieno
titolo, le connesse attribuzioni;
6 – organizza e sovrintende ai servizi, del cui andamento è
responsabile. Provvede ai collegamenti, ai corrispondenti
livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti delle
Organizzazioni delle rappresentanze imprenditoriali e
sociali.
COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Generale, è
composto da 3 a 5 membri più il direttore Generale che fa
funzione di coordinatore, e può essere composto da, soci
affiliati, soci regolari, soci indiretti, soci onorari che,
per indiscutibile curriculum accademico nell’ambito delle
specifiche materie, possono assistere ed indirizzare nelle
decisioni strategiche nei seguenti punti:
a) ricerche da compiere,
b) delle pubblicazioni da effettuare,
c) degli eventi da organizzare,
d) azioni da coordinare sotto la sua diretta supervisione
e) persone da coinvolgere.
Il Comitato Scientifico viene convocato dal Consiglio
Generale o dal Comitato Esecutivo.
Quando viene convocato e viene richiesto il suo parere, esso
risulta vincolante e definitivo rispetto alla decisione da
intraprendere e può porre il veto legittimo su ciò che
ritiene possa ledere la deontologia scientifica e la
correttezza operativa.
PATRIMONIO SOCIALE E AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Il Patrimonio sociale è formato:
a - da beni mobili e dai valori anche partecipativi e
mobiliari che per acquisti, lasciti, donazioni o che
comunque vengano in possesso dell'Associazione;
b - dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che
non siano erogate.
L'inventario del patrimonio sociale deve essere debitamente
aggiornato e presentato a cura dell'Amministrazione, al
Comitato Esecutivo, in occasione dell'approvazione dello
schema di bilancio consuntivo annuale.
Il patrimonio dell’Associazione è – ad ogni effetto di legge
e di statuto – parte distinta da eventuali accantonamenti e
valori disposti a copertura dei diritti attribuiti e
maturati dagli associati, che sono pertanto inalienabili
anche nelle singole componenti.
Art. 24
Costituiscono entrate dell'Associazione:
a - l'ammontare dei contributi che saranno stabiliti
dall'Assemblea in relazione alle necessità di bilancio;
b – i proventi derivanti dai corsi formativi promossi
c- i proventi derivanti da eventuali ricerche realizzate i
cui risultati siano messi a disposizione di terzi;
d - l'ammontare dei contributi stabiliti dal Comitato
Esecutivo per fruizione di servizi integrativi resi ai soci
che li richiedano in determinate materie;
e - gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
f - le somme incassate per atti di liberalità o per
qualsiasi altro titolo;
g - ogni altro contributo di carattere straordinario
formalmente deliberato dagli Organi dell'Associazione.
Art. 25
Costituiscono spese dell'Associazione:
a - quelle ordinarie di costituzione e funzionamento interno
degli uffici centrali e periferici;
b - quelle ordinarie di costituzione e funzionamento dei
servizi di organizzazione rappresentativa,
di sostegno e di assistenza funzionale agli scopi
associativi;
c – quelle straordinarie – deliberate dal Comitato Esecutivo
– volte alla realizzazione di particolari ricerche
dedicate al miglioramento e alla realizzazione degli scopi
associativi;
d - le contribuzioni obbligatorie o volontarie alla
Federazione Europea cui Paleoworking aderisce per il
conseguimento degli scopi dell’Associazione e dei propri
associati anche in sede comunitaria;
e - i contributi di sostegno alle iniziative locali;
f - tutte le altre spese e contributi di carattere ordinario
e straordinario ritenute necessarie per
l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
Art. 26
L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina con
il trentuno dicembre di ogni anno.
L’Associazione non ha fini di lucro e non può distribuire
avanzi di gestione.
Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse e accessorie.
Art. 27
Le modificazioni al presente Statuto possono essere proposte
dagli Organi Sociali o da un terzo dei soci.
Devono essere formulate per iscritto e deliberate
dall’Assemblea Straordinaria.
Le modificazioni non possono, in alcun modo, alterare gli
scopi fondamentali dell’Associazione.
Art. 28
Contro tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso
al Collegio dei Probiviri.
Art. 29
L’Associazione si estingue:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto
agli scopi;
- per altre cause previste dalla legge.;
In qualsiasi caso lo scioglimento e l’estinzione debbono
essere deliberati inderogabilmente in Assemblea Generale
Straordinaria, all’uopo convocata, con voto favorevole dei ¾
(tre quarti) degli associati presenti in Assemblea.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque
causa, l’Assemblea chiamata a deliberare la messa in
liquidazione si esprimerà in merito alla devoluzione del
patrimonio residuo a favore della Federazione europea cui
aderisce, o a favore di altra associazione con analoga
finalità di pubblica utilità, previo rimborso ai soci
fondatori del valore del conferimento iniziale.
In conseguenza di quanto disposto dall’art. 23, sono parte
distinta del patrimonio – costituendo, per contro,
inalienabile diritto degli associati anche nelle singole
componenti – gli eventuali accantonamenti ed i valori
disposti a copertura, a garanzia di impegni maturati e/o
maturandi per diritti di prestazioni associative individuali
principali o accessorie.
Art. 30
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa
riferimento alle norme del codice civile e alle leggi
speciali in materia.
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